venerdì 16 febbraio 2007

Codice della Strada: ecco tutte le novità, patente a punti

Con il decreto 151, emanato venerdì 27 giugno ed entrato immediatamente in vigore lunedì 30 giugno (sulla Gazzetta Ufficiale è apparso solo nella tarda serata di lunedì), si è provveduto a rivoluzionare l'intero testo del Codice della Strada.
Qui puoi trovare tutti i dettagli sul funzionamento della patente a punti, i nuovi limiti di velocità, l'uso delle luci e delle corsie stradali, le nuove norme per i camionisti, le nuove regole per i controlli della polizia stradale, gli ultimi aggiornamenti sul patentino per i ciclomotori e altro ancora.

IL NOSTRO CODICE DELLA STRADA E' GIA' STATO AGGIORNATO CON TUTTE LE MODIFICHE DI QUESTO DECRETO.


PATENTE A PUNTI
La patente a punti è diventata realtà.
Da ieri è partito il count down dei 20 crediti a disposizione per tutti coloro che hanno la patente. Per ogni infrazione considerata grave ai fini della sicurezza stradale viene decurtato un certo numero di punti (vedi tabella allegata), esauriti i quali occorre rifare la patente, sostenendo di nuovo un esame di teoria e uno di pratica. Per chi ha preso la patente da meno di cinque anni, i punti da scalare raddoppiano. Per infrazioni non gravi, come il parcheggio in sosta vietata, non è prevista la perdita di nessun punto.

Come funziona la sottrazione dei punti

Infrazioni contestate subito
L’agente che rileva l’infrazione, comunica a voce al titolare della patente la decurtazione dei punti corrispondente all’infrazione commessa.
Bisogna ricordare che, con questo decreto, possono rilevare violazioni al Codice stradale non solo gli agenti di polizia municipale e stradale, i carabinieri e le Guardie di Finanza, ma anche le guardie forestali, la polizia penitenziaria e quella provinciale.
Dalla comunicazione orale al conducente alla sottrazione effettiva, passa però un certo periodo di tempo (al massimo 90 giorni) perché la pratica deve essere inoltrata al CED, il centro elaborazioni dati del DTT (Dipartimento dei Trasporti Terrestri, la ex Motorizzazione), solo dopo che il conducente ha pagato la sanzione. Il CED comunica la registrazione della pratica tramite una lettera in posta semplice all’automobilista.
E’ già stato precisato che saranno attivi, a tale proposito, anche un numero verde e un sito internet del CED per essere aggiornati sul proprio punteggio in tempo reale.


Infrazioni contestate dopo
Gli agenti rilevano l’infrazione e inviano una comunicazione scritta al titolare del veicolo interessato, con la sottrazione dei punti corrispondente. La lettera contiene anche un invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per esibire i documenti di circolazione e firmare il verbale di contestazione. Se il titolare nega la responsabilità dell’infrazione, e non ricorda chi fosse alla guida del veicolo in quel momento, redige un’apposita dichiarazione scritta sotto la sua responsabilità, civile e penale. Se il titolare non si presenta agli uffici di polizia, è punito con una multa salata ai sensi dell’art. 180 del CdS.
A questo punto, dopo avere fatto compilare il verbale di violazione all’interessato, gli agenti comunicano il punteggio da sottrarre al CED. Per la perdita di punti, vale esclusivamente la data in cui è stata registrata al DTT. Questo sta a significare che, prima che la pratica venga registrata presso il DTT, l’automobilista può frequentare un corso di recupero per evitare di esaurire l’intero punteggio a sua disposizione.
Ad esempio, per chi possiede la patente da meno di cinque anni, c’è subito la sottrazione di 20 punti se viene fermato per eccesso di velocità superiore ai 40 km/h. Cosa fare in questo caso? Se frequenta subito un corso di recupero, evita di rifare la patente. Non evita però la sospensione della patente per un certo periodo di giorni, così come era già prescritto dal vecchio Codice della Strada.

Come si possono recuperare i punti

Presso le scuole guida e altri enti individuati dal Ministero in tempi successivi, saranno attivati dei corsi di aggiornamento, attraverso i quali poter recuperare 6 punti. Non sono ancora note le modalità di attuazione di questi corsi, anche se si ipotizza una durata di 12 ore ed un costo variabile da autoscuola ad autoscuola. Non è previsto un esame finale, basterà solo la frequenza.
Si può comunque recuperare il punteggio pieno anche con la buona condotta, ovvero se non si commettono più infrazioni per tre anni consecutivi.

Cosa succede se si esauriscono tutti e 20 i punti

A chi esaurisce l’intero credito, arriverà una notifica scritta da parte dell’Ufficio provinciale del DTT. Entro 30 giorni dalla ricezione di questa notifica, il titolare della patente dovrà fare la richiesta per il rifacimento degli esami per la patente, e nel frattempo potrà continuare a guidare. Se ometterà di fare questa richiesta, il DTT gli sospenderà la patente a tempo indeterminato.

I dubbi sulla patente a punti

Ci sono ancora parecchie perplessità sulle modalità di attuazione dell’intera procedura da parte degli addetti ai lavori, anche se il Governo tende a minimizzare. Il 10 % del comuni in Italia, ad esempio, ancora non è collegato al CED del DTT, ma si garantisce che entro settembre tale collegamento sarà attivato. Ancora poi non è perfettamente chiaro come verranno gestiti i ricorsi.



AL VOLANTE CON LE NUOVE REGOLE
Limiti di velocità, obbligo delle luci e multe più pesanti: ecco le nuove regole per gli automobilisti italiani

In caso di pioggia è obbligatorio andarci piano

Così come già accade in altri Paesi europei, in caso di pioggia i limiti di velocità si abbassano ulteriormente di 20 km/h: in autostrada si passa dai 130 ai 110 km/h , sulle strade extraurbane da 110 a 90 km/h .
Per sfrecciare a 150 all’ora in autostrada occorre invece aspettare il via libera degli enti proprietari dei tratti; al momento il decreto concede loro solo la “possibilità” di introdurre questo limite, non è detto però che la sfruttino.

Facciamoci vedere sempre

L’uso degli anabbaglianti è obbligatorio non più solo sulle autostrade ma anche sulle strade extraurbane , mentre è facoltativo sulle strade urbane (per chi effettua un percorso misto, è dunque consigliabile tenerli sempre accesi).
In caso di sosta forzata, il conducente deve farsi vedere attraverso l’uso dell’apposito triangolo o di una torcia luminosa . Non è obbligato – come previsto in un primo tempo - ad acquistare un giubbino riflettente.

Tolleranza zero per gli indisciplinati

Multe praticamente raddoppiate per quasi tutte le infrazioni: il Governo ci va giù pesante con chi non rispetta il Codice, e specialmente con gli autisti professionali. Si è deciso di far rispettare anche quegli obblighi fino ad ora considerati “facoltativi” , come l’uso delle cinture di sicurezza e del casco, ordinando la sospensione della patente in caso di due violazioni dello stesso tipo in 24 mesi.
I controlli sullo stato psicofisico diventano più rigorosi, con l’autorità per le forze di polizia di condurre gli automobilisti sospetti in caserma, per fare i test su alcool e droga. D’altro canto, viene concessa ampia libertà alle forze dell’ordine di utilizzare dispositivi di controllo a distanza (autovelox, ma anche telecamere presso i semafori e le zone a traffico limitato) e senza dovere contestare immediatamente l’infrazione.

Sulla corsia di destra non si sbaglia

Nelle strade a tre corsie, quella più a destra non è più riservata solo ai veicoli “lenti” ma a tutti, dunque diventa una corsia di marcia normale per chi non è in fase di sorpasso.

GIRO DI VITE SUI CAMIONISTI
Tir, più severità verso lo stato di veicoli e conducenti


Raddoppiano le multe per tutte o quasi le infrazioni che gli autotrasportatori possono commettere, ma soprattutto vengono introdotte nuove prassi per obbligarli a lavorare in un certo modo, ovvero in adeguate condizioni psicofisiche. Dunque: ritiro di carta di circolazione e patente per imporre loro il riposo; controlli maggiori sui cronotachigrafi (dispositivi che registrano la velocità e le soste del camion), ovvero autorità maggiore da parte delle forze di polizia di intimare il controllo delle apparecchiature presso officine specializzate; revoca della patente in caso di manomissione del limitatore di velocità e in caso di accertato superamento del tasso alcoolemico consentito; obbligo di bande riflettenti sul veicolo.

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA: A CHE PUNTO SIAMO?
Con l’introduzione della patente a punti, si è completata una buona parte del “puzzle” relativo alla riforma del Codice stradale, progettata per adeguare le norme di circolazione italiane a quelle europee, e per ridurre il numero di morti sulle strade. Resta però ancora molto lavoro da fare.

Corsi di recupero delle autoscuole

I famosi “corsi” per recuperare i punti della patente sono, per ora, solo virtuali. Nessuna autoscuola ha ricevuto delle direttive al proposito, ma si vocifera che entro poche settimane il Ministero emanerà dei decreti di attuazione.


Patentino per la guida di ciclomotori
Sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004. La tempistica è azzeccata: le scuole pubbliche hanno giusto il tempo di organizzare per l’autunno prossimo dei corsi di educazione stradale ad hoc, gratuiti per gli allievi. Chi pagherà questi corsi? Il 7,5 % dei proventi delle multe passeranno direttamente nelle casse del Ministero dell’Istruzione, peccato che non sia ancora chiaro (quali insegnanti, come e quando?) di come fare a utilizzarli.

Targhe personalizzate

Mancano decreti di attuazione anche per questo, per la possibilità di avere, a pagamento, delle targhe “all’americana” come annunciato lo scorso anno.

Disabili

L’ipotesi annunciata di estendere la possibilità di guidare taxi e auto a noleggio anche ai disabili manca delle norme pratiche di esecuzione. I tempi di attesa saranno verosimilmente lunghi.


Ciclomotori con la targa e il passeggero

Si vuole creare un archivio dei ciclomotori, un po’ come quello già esistente degli autoveicoli. In pratica, chi ha un motorino dovrà buttare via il contrassegno di circolazione e dotarsi di una vera e propria targa. All’atto di immatricolazione si specificherà anche se il veicolo è idoneo al trasporto di due persone. Il progetto prenderà il via sempre il 1 luglio 2004.

E’ stata invece rimandata a tempo indeterminato la possibilità, per i motocicli “leggeri” (quelli con cilindrata fino a 125 cc) di circolare sulle autostrade.

fonte: Il Sole 24 Ore

ART.12 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

ART.12 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la

circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito

dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

ART.11 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

ART.11 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

ART.10 VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.

ART.10 VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.

1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi.

2-bis) Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità

anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;

f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento, con limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g) quando non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tollerante, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

ART.9 COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA.

ART.9 COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA.

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire 242.400 a lire 969.600, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

ART.8 CIRCOLAZIONE NELLE PICCOLE ISOLE.

ART.8 CIRCOLAZIONE NELLE PICCOLE ISOLE.

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

ART.7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI.

ART.7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo ?3 area pedonale urbana e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie di veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle intersezioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di

una somma da lire 36.360 a lire 145.440 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.